Sintesi delle normative wireless in Italia
Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze (GU n. 273 del 21-11-2008 ) , già dal DM 20 febbraio 2003, destina ad uso delle wireless-lan e, in ottemperanza all' ERC Recommendation 70-03, degli apparati wireless non specifici a corto raggio (SRD) le seguenti frequenze:
- 2.400-2.483 MHz RadioLan
- 5.150-5.350 MHz HiperLan (solo all'interno di edifici)
- 5.470-5.725 MHz HiperLan
- 5.725-5.875 MHz Apparati non specifici SRD
La trasmissione in questi intervalli di frequenze è regolamentata dalla normativa ETSI. Tali norme sono state anche ribadite dal decreto ministeriale del 10 gennaio 2005 (Specifiche tecniche delle interfacce radio regolamentate). Si tratta comunque di potenze di trasmissione molto contenute (decisamente inferiori a quelle del cellulare che abbiamo in tasca) e possono essere sintetizzate da quanto segue:
- 20 dBm EIRP (100mW) per gli apparati RadioLan a 2.4 Ghz
- 23 dBm EIRP (200mW) per gli apparati HiperLan a 5.3 Ghz
- 30 dBm EIRP (1 W) per gli apparati HiperLan a 5.7 Ghz
- 14 dBm EIRP (25 mW) per gli apparati wireless non specifici a 5.8 Ghz
L'uso privato di reti wireless che attraversano il suolo pubblico è soggetto al pagamento di contributi (non ancora stabiliti) e ad un'autorizzazione generale da richiedere al Ministero delle Comunicazioni mediante apposita domanda (vedasi l'allegato 19). Non è richiesta, invece, alcuna autorizzazione nè alcun pagamento se si attraversano fondi di proprietà o una serie di fondi di proprietà.
Un discorso a parte va fatto per gli apparati wireless non specifici che operano nelle frequenze dei 5.8 Ghz per i quali non è necessario presentare alcuna domanda nè pagare alcun contributo, ossia ne è consentito il "libero uso" (art. 105, comma 1, lettera o). Va però precisato che, a causa delle pesanti restrizioni sulla potenza di trasmissione (massimo 25mW), non è possibile percorrere più di qualche centinaio di metri.
Le domande per l'autorizzazione generale vanno inviate agli ispettorati territoriali di competenza (consultare la lista all'indirizzo http://www.urpcomunicazioni.it/ispettorati.htm) o al seguente indirizzo di Roma (in ogni caso è bene informarsi prima spedire la domanda):
Ministero delle Comunicazioni
Viale America, 201
00144-Roma
Divisione I
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI PER
COLLEGAMENTI AD USO PRIVATO
Dopo un periodo massimo di 60 giorni il Ministero verifica la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e comunica il divieto di prosecuzione dell'attività (silenzio-assenso).
maggio 24th, 2010 - 14:30
Complimenti per questo riassunto aggiornato.
Immagino che quando scrivi 5,8 GHz tu intenda 5.725-5.875 MHz di cui alla nota 192A (libero uso) degli allegati al decreto da te citato (che comunque fanno riferimento al Codice delle comunicazioni elettroniche DECRETO LEGISLATIVO 1 Agosto 2003, n.259, recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche del Ministero delle Comunicazioni -pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n° 150.
Invece la nota 184 parla di libero uso delle frequenze 5.470-5.725 per gli apparati WAS/RLANs -ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera b) [reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo] – ad esclusione di quelli di cui all’art. 104, comma 1, lettera c), numero 3 [al di fuori del fondo] che prevedono l’autorizzazione generale.
Poi ci sarebbe anche la deliberà dell’autorità n° 183/03/CONS ma riguarda l’uso pubblico.
maggio 25th, 2010 - 18:28
Esatto, intendo quel range e quelle “ridicole” potenze (che nel mio caso sono sufficienti).